La figura dell’isf.
È regolata dal decreto legislativo 219 del 2006 di cui si sottolineano alcuni punti
Articolo 119
Comma 1
Sono adibiti all’informazione sui medicinali esclusivamente agli operatori sanitari autorizzati a prescriverli o a dispensarli (medici, farmacisti, veterinari)
Comma 2
Lavorano nel rispetto dei criteri e delle linee guida adorate dall’AIFA, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni dell’industria farmaceutica.
Articolo 122
Comma 1
Sono in possesso di laurea specialistica in: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica ad indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, o medicina veterinaria, o del diploma universitario di informazione scientifica del farmaco.
Comma 2
In tutti i casi gli Informatori Scientifici del Farmaco devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati. Le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli Informatori.
Comma 3
L’attività degli Informatori Scientifici del farmaco è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurata con un’unica impresa farmaceutica.
Comma 6
Gli Informatori Scientifici del farmaco devono riferire al servizio Scientifici di cui all’articolo 126, dal quale esso dipendono, ed al responsabile di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130 tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico.
Nel concreto svolge, nell’area di lavoro a lui assegnata, un attività di informazione riguardante farmaci, presidi medico chirurgici, prodotti dietetici, integratori, fitoterapici.
Illustra agli Operatori Sanitari la composizione, la posologia, i modi d’impiego, le indicazioni terapeutiche dei prodotti del suo listino, gli effetti indesiderati e le controindicazioni, nonché è responsabile della raccolta dati di Farmacovigilanza.(*)
La sua informazione è supportata da pubblicazioni, ricerche, campioni con il fine ultimo di salvaguardare l’interesse dei pazienti.
(* Fonte AIFA)
La farmacovigilanza è l’insieme delle attività finalizzate all’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all’uso dei medicinali, al fine di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.
In linea con questa definizione generale, gli obiettivi alla base della farmacovigilanza, in conformità con la vigente normativa europea, sono:
-
prevenire i danni causati da reazioni avverse conseguenti all’uso di un medicinale secondo le condizioni di autorizzazione ma anche agli errori terapeutici, all’esposizione professionale, agli usi non conformi incluso l’uso improprio e l’abuso.
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promuovere l’uso sicuro ed efficace dei medicinali, in particolare fornendo tempestivamente informazioni sulla sicurezza dei medicinali ai pazienti, agli operatori sanitari e al pubblico in generale.
La farmacovigilanza è quindi un’attività che contribuisce alla tutela della salute pubblica.
I dati sulla sicurezza dei farmaci possono essere ricavati da differenti fonti: segnalazioni di sospette reazioni avverse (spontanee e non), studi clinici, letteratura scientifica, rapporti inviati dalle industrie farmaceutiche, ecc.